Modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, D.M. 8 marzo 2010, n. 65.
Cosa sono i RAEE: elettrodomestici, prodotti per l’illuminazione, giocattoli, utensili, strumenti di monitoraggio e controllo, apparecchiature informatiche (PC,…), ecc.
Distributori: soggetto che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce un’apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore. RAEE domestici - I distributori assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura (equivalente, cone le medesime funzioni), uno contro uno, che deve essere sostituita e devono informare i consumatori sulla gratuità del ritiro. Decorrenza: 18 giugno 2010.
RAEE domestici e professionali - La fase di raccolta comprende il raggruppamento dei RAEE, effettuato presso il punto vendita o presso altro luogo, finalizzato al trasporto presso i centri di raccolta. Il trasporto deve avvenire con cadenza mensile e comunque quando il quantitativo raggruppato raggiunge 3500 kg. Sono previste specifiche modalità di stoccaggio dei RAEE presso il punto vendita. I distributori che effettuano il raggruppamento, adempiono all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione di uno “schedario” conforme al modello dell’Allegato I del decreto.
Trasporto RAEE domestici - Per potersi avvalere della semplificazione è necessario che il trasporto riguardi:
· il tragitto dal domicilio del consumatore, presso il quale viene effettuato il ritiro, al centro di raccolta o al luogo ove è effettuato il raggruppamento;
· nel caso in cui il raggruppamento è effettuato in luogo diverso dei locali del punto vendita, il tragitto dal punto vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento;
· il tragitto dal luogo ove è effettuato il raggruppamento al centro di raccolta;
· un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3.500 kg effettuato con automezzi con portata non superiore a 3.500 kg e massa complessiva non superiore a 6.000 kg.
Nei casi di cui ai punti 1 e 3 il trasporto deve essere accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello dell’Allegato II del decreto, mentre per il caso 2 il trasporto deve essere accompagnato dalla fotocopia delle pagine delle schedario di cui all’Allegato I.
Le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici sono effettuate previa iscrizione in una apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
RAEE professionali - I distributori di AEE professionali, formalmente incaricati dai produttori di provvedere al ritiro dei RAEE, potranno beneficiare delle modalità semplificate di raggruppamento e raccolta già descritte per i RAEE domestici. Per quanto riguarda il trasporto, il tragitto si identifica con quello dal domicilio dell’utente non domestico presso il quale viene effettuato il ritiro del RAEE all’impianto autorizzato indicato dal produttore di AEE professionale o al luogo ove è effettuato il raggruppamento. Anche nel caso dei professionali i distributori che effettuano il raggruppamento devono iscriversi all’albo dei gestori ambientali.
I soggetti che effettueranno la raccolta e il trasporto di RAEE in conformità al decreto suddetto sono esonerati dall’obbligo della comunicazione MUD.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto, le attività di raccolta e trasporto dei RAEE sono effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
In sede di prima applicazione del regolamento ed in via transitoria, l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali si intende assolto con la presentazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente della comunicazione effettuata ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 medesimo.
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