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..:: Nuova direttiva macchine - DLgs 17/2010

Il DLgs 17/2010 di recepimento della direttiva 2006/42/CE ha sostituito il DPR 459/1996 in materia di macchine e conformità. Il provvedimento contiene importanti novità delle quali segnaliamo in estrema sintesi solo gli aspetti più rilevanti.

Il campo di applicazione della normativa in esame viene esteso, tra l’altro, a:
- accessori di sollevamento (non esplicitamente indicati nel campo di applicazione del DPR 459/96, ma di fatto inclusi ai fini della marcatura CE nell’allegato I al DPR stesso, punto 4.3.2);
- catene, funi e cinghie (precedentemente solo citate nell’allegato I al DPR 459/96);
- macchine portatili per il fissaggio ed altre macchine ad impatto (all. 1 punto 2.2.2), con riferimento, ad esempio, alle pistole sparachiodi e per macellazione (escluse dal DPR 459/96, in quanto considerate armi da fuoco);
- quasi-macchine.

Di particolare rilevanza la previsione di vincolanti procedure di conformità per le quasi macchine, già previste, ma non disciplinate così in dettaglio, dal DPR 459/96 all’art. 2, comma 4.

La norma introduce due definizioni di “macchina”. Per macchina “in generale” si intende tutto quanto indicato nel campo di applicazione all’articolo 1, comma 1 (macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica), ad esclusione delle quasi-macchine, come definite dall’art. 2, lettera g). Segue, quindi, la specifica definizione di “macchina propriamente detta” (art. 2, comma 2, lett. a), notevolmente ampliata rispetto al DPR 459/96, poichè comprende anche le macchine destinate ad essere equipaggiate di un sistema di azionamento (quindi, ad esempio, anche quelle prive di motore).

Di notevole importanza la definizione di quasi-macchine (art. 2, c. 2, lett. g), che seguono un percorso diverso. Per quasi macchine si intendono gli “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina”. Ad esempio, una centralina oleodinamica è una quasi-macchina.

ATTENZIONE – Un aspetto importante che mette in stretta relazione il DLgs 81/2008 con la nuova direttiva macchine: il Dlgs 81/2008, art. 71, comma 5, relativo agli obblighi del datore di lavoro, precisa che le modifiche apportate alle macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato “sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore”. Diversamente si configura l’”immissione sul mercato” con tutti gli obblighi conseguenti. Inoltre: vengono definiti i concetti di “fabbricante” e “mandatario”. In particolare per fabbricante si intende non solo chi progetta ma anche chi immette sul mercato o mette in servizio la macchina (nell’ipotesi in cui manchi il progettista o realizzatore).

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