Dott. Matteo Melli sicurezza sul lavoro
FacebookFacebookGoogle+Google+ Visualizza il profilo di Matteo Melli su LinkedIn
Responsabile sicurezza esterno monitoraggio ambientale formazione sicurezza sul lavoro tecnico acustico
HomeStudioServiziTargetReferenzeContatti
Ambiente SicurezzaAcusticaHACCP - AlimentareCertificazione energetica

 

 

Studio   :   Cosa facciamo   :   Vision   :   Team   :   Servizi  :    Dove siamo

..:: Informative
..:: Approfondimenti tematici

..:: Rifiuti e SISTRI - Il DLgs 205/2010 di modifica del DLgs 152/2006


Le principali novità contenute nel recente decreto riguardano:
- Deposito temporaneo di rifiuti;
- Definizione di sottoprodotto;
- Trasporto in conto proprio;
- Trasporto conto terzi e Albo Gestori Ambientali;
- Presentazione del MUD;
- Sanzioni legate al SISTRI.

Deposito temporaneo di rifiuti - Modificata la gestione del deposito temporaneo: l'avvio a smaltimento dei rifiuti è possibile con le seguenti tre modalità alternative:
- cadenza trimestrale;
- al raggiungimento di 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
- comunque entro un anno.

Definizione di sottoprodotto - La definizione di sottoprodotto contenuta nell'art. 184 di "sottoprodotto" è così modificata:
"1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. "

Trasporto in conto proprio - Tutte le imprese che effettuano trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi (quindi non tassativamente soggette a SISTRI) dovranno:
- essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali, nella apposita sezione;
- accompagnare il trasporto dei rifiuti con formulario;
- [Attenzione!] a partire dal 01 giugno 2011 dotarsi di registro di carico e scarico dei rifiuti.

Trasporto conto terzi e Albo Gestori Ambientali - L'articolo 17 sostituisce l'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e  prevede che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212. L’articolo 25 modifica l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e introduce una serie di novità tra le quali:
- richiede ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti nonché ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di  integrare la propria iscrizione comunicando l'attività dalla quale sono prodotti i rifiuti, le caratteristiche dei rifiuti prodotti,  gli estremi dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti.
- stabilisce che i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno debbano rinnovare le proprie iscrizioni all'Albo ogni 10 anni (tali iscrizioni sino ad ora non prevedevano una scadenza).
- prevede la sospensione d'ufficio da parte delle Sezioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto, dei mezzi iscritti all'Albo che le imprese non hanno iscritto anche a SISTRI (qualora ovviamente si tratti di mezzi per i quali sussiste l'obbligo di iscrizione al SISTRI). Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che tale obbligo sia stato adempiuto, l'autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall'Albo.

Presentazione del MUD - Il D.Lgs. 205/2010 riduce i soggetti tenuti alla presentazione del MUD a seguito dell'entrata a regime del SISTRI. L’articolo 16 che modifica gli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limita l’obbligo di presentazione del MUD ai soli Comuni.  L’articolo 37 dispone inoltre l’abrogazione delle schede MUD previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010: in particolare della Sezione comunicazione semplificata,  della Sezione rifiuti  e della  Sezione intermediazione. Sempre con riferimento al MUD il Capitolo 2 "Veicoli fuori uso" e il Capitolo 3 "Apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche", sono abrogati a decorrere dalla dichiarazione 2012 relativa al 2011.

Sanzioni legate al SISTRI - Il decreto definisce le sanzioni associate al SISTRI, applicate in modo graduale a partire dal 01 giugno 2011, limitatamente alla omessa iscrizione e variabili anche in relazione al fatto che possano pregiudicare o meno la effettiva tracciabilità dei rifiuti. Le sanzioni riguardano:
- omessa o ritardata iscrizione ove obbligatoria;
- omesso o ritardato pagamento del contributo annuale;
- omessa o errata compilazione del registro cronologico o dell'area movimentazione del SISTRI;
- omissioni da parte dei trasportatori.

Le sanzioni possono arrivare fino ad € 93.000 per rifiuti pericolosi.

Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica
Via Bonacolsi 20 - 46023 Gonzaga (Mantova) - Email: matteomelli.studio@gmail.com - P. IVA: 02099540201
© Copyright 2012 Dott. Matteo Melli - Tutti i diritti riservati - Webmaster: Dott. Melli Matteo