Dott. Matteo Melli
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Sicurezza sul lavoro
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Elenco corsi e iniziative formative

Corsi pervisti

Sede di svolgimento: sala convegni Fiera Millenaria Srl - Via Fiera Millenaria - Gonzaga (Mantova) a breve distanza dai caselli autostradali di Pegognaga (MN) e Reggiolo (RE)

 

Sicurezza sul lavoro:  servizi, DLgs 81/2008 - "testo unico", valutazione dei rischi, documento di valutazione dei rischi - DVR, RSPP esterno, formazione e corsi, gestione emergenze, piano di emergenza, planimetrie di emergenza, squadra di emergenza, piano operativo di sicurezza - POS, documento unico valutazione rischi di interverenza - DUVRI, nuovi DVR, monitoraggio

Formazione sicurezza e salute sul lavoro

-> Il DLgs 81/2008 e l'attuale impostazione normativa
-> Autocertificazione e valutazione dei rischi
-> La funzione di RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)
-> Formazione e informazione in materia di salute e sicurezza

..:: Formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Non è un caso che il DLgs 81/2008 distingua con chiarezza i concetti di "informazione" e di "formazione". Si tratta infatti di due cose molto diverse, che tuttavia spesso vengono confuse. Soprattutto in passato si è spesso inteso fare formazione con la consegna di opuscoli o informative a fronte di una firma di ricevuta. I recenti accordi Stato - Regioni hanno contribuito a fare chiarezza su questa distinzione, definendo con precisione le caratteristiche e le modalità della formazione e i requisiti perchè possa ritenersi soddisfatta.

Informazione - Definita dal decreto come il "complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro", è sempre necessaria, complementare alla formazione, serve a fornire notizie immediate ed efficaci in merito ai rischi, alle modalità di lavoro (es. istruzioni operative), ai corretti comportamenti, ai referenti in materia di sicurezza, ecc. Circolari, schede, avvisi in bacheca, ecc.

Formazione - Come previsto dall'art. 37 del DLgs 81/2008, "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche [...]". Gli accordi Stato - Regioni hanno definito con precisione la formazione che deve avere le seguenti caratteristiche (in sintesi):

  • coinvolgimento degli enti bilaterali e organismi paritetici - La formazione dei lavoratori può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro e, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37 comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008, tali corsi di formazione devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali (ove presenti);
  • contenuti organizzati in due moduli:
    • formazione generale, della durata non inferiore a 4 ore per tutti i settori,
    • formazione specifica della durata minima di 4 ore per i settori della classe di rischio basso, di 8 ore per i settori della classe di rischio medio e di 12 ore per i settori della classe di rischio alto;
  • durata totale quindi, fra formazione generale e specifica, di 8, 12 e 16 ore rispettivamente per le tre classi di rischio.

Inoltre:

  • Lavoratori e preposti con formazione pregressa documentata – La formazione antecedente l’entrata in vigore dell’accordo può essere riconosciuta se erogata da non più di 5 anni.
  • Dirigenti con formazione pregressa documentata – La formazione antecedente l’entrata in vigore dell’accordo può essere riconosciuta se conforme ai contenuti di cui al mod. A della formazione RSPP o ai contenuti del DM 16/01/1997 (formazione RSPP – Datori di Lavoro)
  • Disposizioni transitorie – In fase di prima applicazione, lavoratori, preposti e dirigenti possono frequentare corsi di formazione con modalità “tradizionali” nel caso in cui gli stessi risultino “formalmente e documentalmente approvati” alla data di entrata in vigore dell’accordo [26 gennaio 2012] e completati entro dodici mesi dalla medesima data.
  • Nuovi assunti – Il percorso di formazione (4 ore formazione di base + 4/8/12 ore di formazione specifica) deve essere completato preventivamente o al massimo entro 60 giorni dall’assunzione.

Operiamo in particolare nelle zone di Mantova e provincia, ma anche nelle province di Reggio Emilia, Parma, Modena e provincia, Ferrara, Verona, Cremona, Brescia.

Per qualunque chiarimento sui servizi effettuati non esitare a contattarci

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