Dott. Matteo Melli
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Sicurezza sul lavoro
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Sicurezza sul lavoro:  servizi, DLgs 81/2008 - "testo unico", valutazione dei rischi, documento di valutazione dei rischi - DVR, RSPP esterno, formazione e corsi, gestione emergenze, piano di emergenza, planimetrie di emergenza, squadra di emergenza, piano operativo di sicurezza - POS, documento unico valutazione rischi di interverenza - DUVRI, nuovi DVR, monitoraggio

Valutazione dei rischi

-> Il DLgs 81/2008 e l'attuale impostazione normativa
-> Autocertificazione e valutazione dei rischi
-> La funzione di RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)
-> Formazione e informazione in materia di salute e sicurezza

La valutazione dei rischi è sempre obbligatoria.

Gli artt. 17 e 28 del DLgs 81/2008 prevedono in capo al datore di lavoro l'obbligo di valutare tutti i rischi: [art. 28 comma a] - "La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004  e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Autocertificazione e procedure standardizzate - L'art. 29 comma 5 precisa che"i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi." Il termine del 30 giugno è stato prorogato al 3 dicembre 2012, per cui dal prossimo anno non sarà più possibile autocertificare la valutazione dei rischi.

Autocertificare non significa peraltro che la valutazione non debba essere effettuata. E' utile in proposito riportare una recente una sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. 3, 15 giugno 2011, n. 23968] di condanna di un datore di lavoro che, pur avendo meno di 10 addetti, non aveva una valutazione documentata: La Corte, nell'affermare l'infondatezza del ricorso, riprende il comma 11 dell'art. 4 cit. sottolineando come esso effettivamente prevedesse (prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008) che il datore di lavoro delle aziende con meno di dieci addetti non fosse soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 e quindi fosse esonerato dal predisporre e tenere un documento di valutazione dei rischi più complesso previsto da tali commi; ciò non esonerava (e non esonera) comunque anche il datore di lavoro con meno di dieci dipendenti dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1. "

Operiamo in particolare nelle zone di Mantova e provincia, ma anche nelle province di Reggio Emilia, Parma, Modena e provincia, Ferrara, Verona, Cremona, Brescia.

Per qualunque chiarimento sui servizi effettuati non esitare a contattarci

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